Accesso agli eventi persone diversamente abili: domande e risposte

Domande e Risposte:

Esistono disposizioni di legge relative al pagamento del biglietto di ammissione dei disabili a spettacoli ed ad altri eventi culturali?

Al momento l’unica disposizione esistente riguarda l’ingresso gratuito ai musei, dove il Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali n. 239 del 20 aprile 2006 elencando gli aventi diritto all’ingresso gratuito, ha introdotto una novità anche a favore delle persone con disabilità, riservando l’ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione Europea “portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria”.
Non sono previste invece per legge agevolazioni o esenzioni dal pagamento dei biglietti di ingresso a parchi, cinema, teatri, concerti o eventi sportivi e l’unica “regolamentazione” è al momento quella fissata dal gestore.

Qual è la prassi ricorrente presso gli organizzatori di eventi in materia di biglietti di ammissione per disabili?

Nonostante il tema sia stato posto più volte dalle organizzazioni che si occupano dell’handicap, e nonostante qualche tentativo di legiferare in materia negli anni passati, non vi è nessuna norma di legge relativa ai biglietti per il disabile e/o per l’accompagnatore. Una carenza a cui ad oggi può supplire solo il promoter, titolare della iniziativa d’impresa nel campo dello spettacolo partendo dall’idea il disabile non autosufficiente è costretto a farsi accompagnare, e non è giusto che faccia pagare il biglietto all’accompagnatore o debba pagare il biglietto per lui.

Ed in effetti è prassi ricorrente presso gli organizzatori di spettacoli di riservare un certo numero di ingressi gratuiti o a prezzi ridotti per i disabili o per i loro accompagnatori; è tuttavia una iniziativa degli impresari dello spettacolo, che oltre ad accollarsi il rischio d’impresa nella realizzazione dell’evento, suppliscono anche ad una lacuna legislativa, in quanto non vi è una norma di legge in merito, come ha avuto modo di ricordare a suo tempo Carlo Giacobini, responsabile del forum Legge e disabilità del Corriere della Sera:

“Nessuna norma impone ai gestori di spettacoli musicali, di intrattenimento o sportivi di riservare l’ingresso gratuito alle persone con disabilità o ai loro accompagnatori.
L’eventuale privilegio caritatevole della concessione all’ingresso gratuito, è una scelta assolutamente discrezionale di chi gestisce lo spettacolo o l’evento. Rimane invece un obbligo di legge l’accessibilità degli spazi destinati allo svolgimento di tali iniziative.”

Esiste una riserva di posti per i portatori di handicap?

Ad oggi l’ammissione dei portatori di handicap nei luoghi di spettacolo è difesa dalla legge con una riserva dello 0,5% dei posti che debbono essere accessibili a disabili.

Tuttavia a questa riserva, peraltro insufficiente a detta delle organizzazione dei disabili, non corrisponde alcuna norma che preveda l’accesso gratuito dei disabili o dei loro accompagnatori agli spettacoli. É infatti indiscutibile come accanto alle barriere architettoniche, anche la necessità di un accompagnatore possa essere una barriera al “diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale “previsto dalla convenzione internazionale sui diritti del disabile.

E il Mandela Forum?

Trattandosi di una struttura polifunzionale, le capienze del Mandela Forum variano in relazione alla tipologia di evento ed al relativo allestimento. Tuttavia per le 9 principali tipologie il Mandela Forum indica agli organizzatori le aree per i disabili con la quantità di posti e le caratteristiche di accessibilità indicate dalla legge e dalle autorizzazioni amministrative.

Per quel che riguarda i biglietti di norma i promoter locali prevedono che la persona con disabilità paghi il biglietto con tuttavia il diritto ad avere un accompagnatore con l’accesso gratuito.

Per poter aver diritto al biglietto speciale con accompagnatore è necessario tuttavia segnalare la necessità dell’accompagnatore al momento dell’acquisto.

Quadro normativo di riferimento:

Dal punto di vista dell’inquadramento generale le norme relative alla disabilità trovano principale fonte ispiratrice negli articoli 2 e 3 della costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Un’altra fonte ispiratrice è rilevabile nella convenzione internazionale sui diritti del disabile, ratificata dal parlamento italiano con la legge 7/2009. In particolare degni di nota i seguenti commi dell’articolo 30:

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Infine sul piano normativo il tema del diritto all’accesso a spettacoli delle persona con disabilità ha due profili.

Il primo profilo è definito dall’insieme delle norme che impongono la rimozione delle barriere all’accesso di disabili nei luoghi di spettacolo, di cui probabilmente i riferimenti più precisi sono contenuti nell’articolo 27 della legge 118/1971 (“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”) che recita:

27. (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). – Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge;…in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; …..

E nel capo III – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Meno corposa invece la normativa tesa a favorire la presenza dei portatori di handicap nelle strutture di spettacolo.

Accanto al già citato invito a prevedere spazi per invalidi in carrozzella nelle nuove edificazioni, di cui all’articolo 27 della legge 118/1971, è da registrare quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – che individuando i criteri di progettazione dei luoghi dove si svolgono attività ricreative precisa, al punto 5.2, che nelle sale destinate a riunione, spettacolo o ristorazione, devono essere previsti per i disabili 2 posti riservati ogni 400 o frazione di 400 nonché 2 spazi liberi, ogni 400 o frazione di 400 su pavimento orizzontale, di dimensioni tali da consentire un’agevole manovra ad una persona su sedia a ruote e collocati in prossimità delle vie di fuga o di un luogo sicuro statico.